Lo Statuto

STATUTO VOLONTARI PER POLICLINICO TOR VERGATA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA D’UTILITÀ SOCIALE

Costituzione

E’ costituita un’ Associazione, senza scopo di lucro, denominata “Volontari per Policlinico Tor Vergata – Organizzazione non lucrativa d’utilità sociale” (il cui acronimo è “VOLONTARI PER PTV – ONLUS“).
L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione adotta la qualifica e 1’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Sede

L’Associazione ha sede in Roma, Viale Oxford n, 81.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o d’altre località.

Durata

La durata della presente Associazione è illimitata.

Scopo

A) L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017, in forma di azione volontaria:

  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art.5 lettera c Decreto Legislativo n.117/2017);
  • interventi e prestazioni sanitarie (art.5 lettera b Decreto Legislativo n.117/2017);
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5 lettera d Decreto Legislativo n.117/2017);
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5 lett. h Decreto Legislativo n.117/2017).

L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

  • il supporto, nell’ambito delle proprie finalità di solidarietà sociale ed in via esclusiva alle attività del Policlinico di Tor Vergata, nel pieno rispetto delle norme regolamentari del Policlinico medesimo, comprese quelle che verranno emanate in un tempo successivo alla costituzione dell’Associazione;
  •  assistenza sociale e socio-sanitaria;
  •  formazione;
  • tutela dei diritti civili;
  • promozione e supporto della ricerca scientifica;
  • collaborazione con le altre Associazioni che condividano in tutto o/e in parte, gli scopi dell’Associazione:
  • divulgazione delle attività e delle problematiche relative alla sfera d’azione ed ai campi d’interesse dell’associazione.
  • promozione e raccolta di emocomponenti sia all’interno che all’esterno del Policlinico Tor Vergata, (anche con “autoemoteca propria” o in collaborazione con altri enti e associazioni abilitate).

L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.
Le attività dell’Associazione sono indirizzate prevalentemente all’utenza del Policlinico, ivi compresi familiari ed accompagnatori.
L’attività dell’Associazione è, altresì, indirizzata all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata nel suo complesso in particolare ai docenti, agli studenti e al personale amministrativo.
Il Policlinico consente la visibilità del proprio logo, o di parte di esso, con l’unico scopo di evidenziare e comunicare a terzi lo stretto legame esistente tra l’Associazione ed il Policlinico medesimo. In tal senso, l’Associazione si impegna sin d’ora a sottoporre preventivamente ogni iniziativa che coinvolga l’immagine del Policlinico, e quindi la sua visibilità all’esterno, ed a procedere soltanto previo assenso espresso. La concessione da parte del Policlinico all’Associazione di un locale, qualora sia richiesto per lo svolgimento delle attività amministrative e di coordinamento dei partecipanti, sarà comunque subordinata alle disponibilità del Policlinico medesimo, strettamente connesse alle fasi del progetto di completamento della propria struttura.
B) L’Associazione può svolgere, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e nei limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, in conformità al dettato del medesimo articolo 6 del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017. Per la concreta individuazione delle attività diverse vengono demandati gli organi sociali.
C) L’Associazione può esercitare, a norma dell’art.7 del Decreto Legislativo 117/2017 anche attività di raccolta fondi:

  • attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in generale con i limiti e le modalità previsti dallo stesso Codice del Terzo Settore.

Soci

Possono essere soci dell’Associazione: persone fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni, od enti morali che mossi da spirito di solidarietà condividono le finalità dell’ente.
Il numero massimo dei soci è illimitato, mentre devono far parte dell’Associazione un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, a norma dell’art.31 del Decreto Legislativo 117/2017.
Tutti i soci in quanto volontari svolgono gratuitamente la loro attività, tuttavia il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare il rimborso delle spese da loro sostenute, nei li miti e con le modalità previsti dall’art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.
Fanno parte dell’Associazione:
Soci ordinari Sono i soci ammessi dal consiglio direttivo, prestano attivamente la loro opera per l’associazione, hanno la piena capacità elettorale attiva e passiva ed altresì pieno diritto di voto.
Soci fondatori Sono i soci che hanno costituito l’Associazione e che assumono sin da ora la qualifica di “vitalizi”.
Possono acquisire la qualifica di soci fondatori, straordinaria, anche persone fisiche che, per particolari meriti, su proposta del Presidente dell’Associazione, siano approvati dalla maggioranza dei soci nel corso di un’assemblea o con comunicazione scritta. Hanno la piena capacità elettorale attiva e passiva ed altresì pieno diritto di voto.
Soci donatori: vengono ammessi in associazione in funzione ed in ragione della loro qualità di donatori di emocomponenti o altri organi e tessuti. Costituiscono sezioni separate dell’Associazione, vengono organizzati in gruppi anche in funzione della tipologia delle donazioni: sangue midollo osseo organi cordone ombelicale ecc., e la loro organizzazione interna nonché la partecipazione alla vita dell’associazione sono disciplinate con regolamenti diversi di volta in volta approvati dall’Assemblea ordinaria e conservati agli atti dell’Associazione.
L’organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Nella domanda d’adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci.
Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’organizzazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal successivo articolo 6 per i sostenitori e ausiliari non soci.
Il socio deve versare la quota di associazione, annualmente stabilita dal Consiglio stesso, al momento dell’ammissione.
Negli altri casi, le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell’approvazione del rendiconto annuale. La riscossione delle quote può essere sospesa a tempo indeterminato con delibera del Consiglio Direttivo, ove ve ne sia la possibilità.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative salvo quanto previsto espressamente dal presente statuto.

Sostenitori e ausiliari

L’Associazione per il perseguimento del proprio scopo si avvale anche del contributo di:

sostenitori sono soggetti che non partecipano in maniera diretta all’attività dell’Associazione non essendo soci ma contribuiscono alla causa dell’associazione mediante gli apporti economici di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 117/2017. Non sono eleggibili alle cariche sociali e non hanno facoltà di voto;

ausiliari sono studenti, tirocinanti, persone temporanea mente residenti a Roma e tutte le persone che per motivi personali o contingenti non possono garantire una attività a lungo termine. Contribuiscono alla causa dell’associazione a tempo determinato, su base volontaria e per libera scelta, prestando la propria attività in favore della comunità e del bene comune ai sensi dell’art.17 del Decreto Legislativo 117/2017 e non possono essere retribuiti in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. Non sono soci e pertanto non spetta loro il pagamento della quota sociale, non sono eleggibili alle cariche sociali e non hanno diritto di voto. L’organizzazione di questa categoria è demandata ad apposito regolamento interno da emanarsi ad opera dell’assemblea in conformità al dettato degli articoli 17 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017.

Diritti e obblighi dei soci

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.

I soci hanno diritto in funzione della loro categoria d’appartenenza a:

  • ogni socio ha diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere un voto a far data dalla sua iscrizione nel libro degli associati (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale quando dovuta);
  • votare direttamente o per delega alle assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione quando ne hanno la facoltà;
  • svolgere l’attività concordata;
  • partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
  • conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  • esercitare il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente;
  • recedere dall’appartenenza all’organizzazione;
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

I soci sono obbligati a:

  •  rispettare le norme del presente statuto;
  • pagare le quote associative, quando dovute, ed i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini dell’ente stesso;
  • rispettare le norme ed i regolamenti del Policlinico di Tor Vergata.

Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso delle persone fisiche o estinzione delle persone giuridiche, per dimissioni o per esclusione; l’esclusione verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Potrà essere escluso il socio che:

  • non abbia adempiuto, o abbia adempiuto con negligenza, agli obblighi imposti dal presente Statuto o dal regolamento;
  • non abbia pagato la quota associativa o i contribuiti per oltre due anni;
  • abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
  • sia stato interdetto o inabilitato;
  • mantenga una condotta contraria alle leggi od all’ordine pubblico,
  • eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell’Associazione.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In ogni caso, il socio escluso potrà, entro trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso al Collegio dei Probiviri di cui appresso. La riammissione potrà essere richiesta soltanto dopo che siano cessate le cause che la hanno determinata. Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

Risorse economiche e Patrimonio

Il Patrimonio e le risorse economiche e finanziarie dell’Associazione sono costituiti, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del Decreto Legislativo n. 11/2017, da:

a) quote associative;

b) erogazioni liberali di associati e terzi;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;

f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

g) rendite patrimoniali;

h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa ed i contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall’Assemblea.

L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni di beni, previa delibera d’accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati, previa delibera d’accettazione del Consiglio Direttivo con beneficiò d’inventario, in cui sono stabilite modalità e tempi d’utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nello statuto.

Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ei fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A norma dell’art.8 del Decreto Legislativo 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori dei conti;
  • il Collegio dei Probiviri;

Tutte le Cariche Sociali vengono svolte a titolo gratuito.

In tutti gli organi collegiali, nel caso di parità del voto nell’adozione delle delibere, prevale il voto del Presidente dell’organo stesso

Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Essa si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca, presso la sede dell’Associazione o altrove purché nel territorio italiano, l’Assemblea almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione Affissa nelle bacheche sociali o inviata mediante strumenti informatici quali posta elettronica e posta elettronica certificata, o ancora con comunicazione scritta (lettera espresso, raccomandata, telegramma, fax), contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In tal caso, l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con voto deliberante, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola con le stesse modalità di cui sopra, relativamente alla loro categoria d’appartenenza.

A norma dell’art.24 del Decreto Legislativo 117/2017, ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe, se il numero totale dei soci è inferiore a cinquecento e non più di cinque, se il numero totale dei soci non è inferiore a cinquecento. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti, fatto salvo le diverse maggioranze richieste dal presente statuto.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • approva i regolamenti delle particolari categorie di soci e dei sostenitori, volontari ed ausiliari;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza Sono fatte salve le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 117/2017.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed ha tutti i poteri d’Ordinaria e Straordinaria amministrazione, che per legge o per statuto non siano riservati alla competenza dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri.

Su proposta del Presidente può cooptare fino a 3 (tre) membri effettivi nel Consiglio.

Per particolari decisioni il Consiglio può avvalersi della consulenza di membri aggiunti che abbiano particolari competenze in materia e che non hanno diritto di voto.

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo.

A norma dell’art.34 del Decreto Legislativo 117/2017, tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l’anno.

Il Presidente convoca le riunioni presso la sede dell’Associazione o anche altrove purché nel territorio italiano almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione utilizzando metodi informatici, contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei membri. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta, e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri II Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione ed in particolare i seguenti compiti di ordinaria amministrazione:

  • eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, le cui cariche sono cumulabili anche nella stessa persona, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione e predisporre tutti i regolamenti necessari;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio annuale;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  • deliberare sull’esclusione dei soci;
  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e d’urgenza;
  • istituire comitati e commissioni, nominarne i membri e regolamentarne l’attività;
  • nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’Associazione.

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti, se non nominato dall’assemblea.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il vice Presidente, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente è il responsabile dei Volontari all’interno del Policlinico, dei sostenitori ed ausiliari e ne organizza e dirige l’attività.

Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento, o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Segretario

Il Segretario supporta il Presidente nelle sue attività e ne esegue le direttive; suoi compiti e responsabilità principali sono:

  • predisporre la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci;
  • evadere la corrispondenza;
  • redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  • essere a capo del personale;
  • sovrintendere a tutte le attività dell’associazione ivi compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali, anche qualora delegati ad appositi professionisti incaricati.

Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

  • prepara lo schema del progetto di bilancio annuale che sottopone al Consiglio Direttivo;
  • è responsabile della conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell’Associazione anche attraverso un consulente approvato dal Consiglio Direttivo;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e delle direttive del Presidente.

Organo di Controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.30 del Decreto Legislativo 117/2017 ed ogni qualvolta l’assemblea lo ritenga opportuno.

L’organo di controllo, quando in forma collegiale, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è eletto dall’Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso agisce:

  • di propria iniziativa;
  • su richiesta di uno degli organi;
  • oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Revisore legale dei conti

Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile ed al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e dall’art.31 del Decreto Legislativo 117/2017, l’Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:

  • in materia disciplinare su iniziativa propria, del Presidente o del Consiglio Direttivo;
  • su controversie sull’attuazione e sullo svolgimento dell’attività dell’Associazione secondo l’art.4 dello statuto, per iniziativa del Consiglio Direttivo;
  • su controversie di soci con l’Associazione;
  • su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell’Associazione e lo svolgimento delle riunioni.

In materia disciplinare il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicenda e comunque disposta l’audizione degli interessati può comminare:

  • la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell’Associazione;
  • la proposta di esclusione del socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall’Assemblea dei soci;
  • la proposta di esclusione dell’Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all’Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all’autorità arbitrale nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni dal Collegio dei Probiviri sono definitive.

Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Quota sociale

L’Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci in funzione delle categorie di appartenenza.

La quota associativa:

  • è annuale;
  • non è frazionabile;

Non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi, pertanto, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Libri sociali

A norma dell’art. 15 del Decreto Legislativo 117/2017 l’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Bilancio o rendiconto

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno nel rispetto di quanto prescritto dagli art.13 e 14 del Decreto Legislativo 117/2017.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Esso è predisposto dall’organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce, o entro maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni nel caso lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto dell’associazione e deve essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione allo statuto e dell’atto costitutivo possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci o cinque delegati dei donatori.

Le deliberazioni di modifica dello statuto possono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio accorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore ad enti o associazioni aventi scopi analoghi ovvero devoluti per fini di pubblica utilità, il tutto in conformità al dettato dell’art.9 del Decreto Legislativo 117/2017.

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Norma transitoria

Gli organismi di controllo e di conciliazione, su delibera dell’assemblea, potranno essere eletti anche successivamente alla costituzione dell’associazione e precisamente al raggiungimento della soglia di un numero di 25 (venticinque) soci.

Nel caso di mancata nomina del Collegio dei Probiviri, tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, come pure quelle all’interno degli Organi o tra gli Organi stessi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo delle parti stesse. In difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.

Disposizioni Finali

L’Associazione è tenuta ad osservare le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, in conformità al dettato dell’art.9 del Decreto Legislativo 117/2017 e delle altre normative applicabili in materia;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

Adeguamento al Codice del Terzo settore

Il presente Statuto è adottato in adeguamento alla disciplina portata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e la sua efficacia è subordinata alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del suddetto Decreto Legislativo. Parimenti, al decorrere del medesimo termine diventerà inefficace il precedente statuto sociale.