Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed ha tutti i poteri d’Ordinaria e Straordinaria amministrazione, che per legge o per statuto non siano riservati alla competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri.
Su proposta del Presidente può cooptare fino a 3 (tre) membri effettivi nel Consiglio.
Per particolari decisioni il Consiglio può avvalersi della consulenza di membri aggiunti che abbiano particolari competenze in materia e che non hanno diritto di voto.
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo.
A norma dell’art.34 del Decreto Legislativo 117/2017, tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l’anno.
Il Presidente convoca le riunioni presso la sede dell’Associazione o anche altrove purché nel territorio italiano almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione utilizzando metodi informatici, contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei membri. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta, e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri II Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione ed in particolare i seguenti compiti di ordinaria amministrazione:
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, le cui cariche sono cumulabili anche nella stessa persona, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione e predisporre tutti i regolamenti necessari;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- deliberare sull’esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e d’urgenza;
- istituire comitati e commissioni, nominarne i membri e regolamentarne l’attività;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’Associazione.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti, se non nominato dall’assemblea.
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il vice Presidente, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente è il responsabile dei Volontari all’interno del Policlinico, dei sostenitori ed ausiliari e ne organizza e dirige l’attività.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento, o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Il Segretario supporta il Presidente nelle sue attività e ne esegue le direttive; suoi compiti e responsabilità principali sono:
- predisporre la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci;
- evadere la corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- essere a capo del personale;
- sovrintendere a tutte le attività dell’associazione ivi compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali, anche qualora delegati ad appositi professionisti incaricati.
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- prepara lo schema del progetto di bilancio annuale che sottopone al Consiglio Direttivo;
- è responsabile della conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell’Associazione anche attraverso un consulente approvato dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e delle direttive del Presidente.
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.30 del Decreto Legislativo 117/2017 ed ogni qualvolta l’assemblea lo ritenga opportuno.
L’organo di controllo, quando in forma collegiale, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è eletto dall’Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Esso agisce:
- di propria iniziativa;
- su richiesta di uno degli organi;
- oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata.
Il collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile ed al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e dall’art.31 del Decreto Legislativo 117/2017, l’Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:
- in materia disciplinare su iniziativa propria, del Presidente o del Consiglio Direttivo;
- su controversie sull’attuazione e sullo svolgimento dell’attività dell’Associazione secondo l’art.4 dello statuto, per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- su controversie di soci con l’Associazione;
- su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell’Associazione e lo svolgimento delle riunioni.
In materia disciplinare il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicenda e comunque disposta l’audizione degli interessati può comminare:
- la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell’Associazione;
- la proposta di esclusione del socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall’Assemblea dei soci;
- la proposta di esclusione dell’Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all’Associazione.
Salvo la facoltà di ricorrere all’autorità arbitrale nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni dal Collegio dei Probiviri sono definitive.
Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
L’Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci in funzione delle categorie di appartenenza.
La quota associativa:
- è annuale;
- non è frazionabile;
Non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi, pertanto, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
A norma dell’art. 15 del Decreto Legislativo 117/2017 l’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno nel rispetto di quanto prescritto dagli art.13 e 14 del Decreto Legislativo 117/2017.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Esso è predisposto dall’organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce, o entro maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni nel caso lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto dell’associazione e deve essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del Decreto Legislativo n. 117/2017.
Le proposte di modificazione allo statuto e dell’atto costitutivo possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci o cinque delegati dei donatori.
Le deliberazioni di modifica dello statuto possono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio accorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore ad enti o associazioni aventi scopi analoghi ovvero devoluti per fini di pubblica utilità, il tutto in conformità al dettato dell’art.9 del Decreto Legislativo 117/2017.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Gli organismi di controllo e di conciliazione, su delibera dell’assemblea, potranno essere eletti anche successivamente alla costituzione dell’associazione e precisamente al raggiungimento della soglia di un numero di 25 (venticinque) soci.
Nel caso di mancata nomina del Collegio dei Probiviri, tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, come pure quelle all’interno degli Organi o tra gli Organi stessi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo delle parti stesse. In difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.
L’Associazione è tenuta ad osservare le seguenti clausole:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, in conformità al dettato dell’art.9 del Decreto Legislativo 117/2017 e delle altre normative applicabili in materia;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.
Il presente Statuto è adottato in adeguamento alla disciplina portata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e la sua efficacia è subordinata alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del suddetto Decreto Legislativo. Parimenti, al decorrere del medesimo termine diventerà inefficace il precedente statuto sociale.